Statuto

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

1.1 In data 03 Aprile 2013 in Casapulla – CE – è stata costituita l’Associazione denominata “PRO LOCO CASAPULLA” con sede legale nel Comune di Casapulla.

1.2 La “Pro Loco Casapulla” ha sede legale presso il luogo indicato dal presidente, che può con il Consiglio Direttivo, istituire una o più sedi operative senza modificare il presente Statuto.

1.3 La “Pro Loco Casapulla” aderisce all’UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d’ltalia), tramite il Comitato Regionale CAMPANO.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La Pro Loco è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico. 2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di  Casapulla

Art. 3 Finalità

3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:

a) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, monumentali, ambientali, turistiche e culturali del luogo;

b) assistenza, tutela e informazione turistica;

c)iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;

d) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche della circoscrizione territoriale;

e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;

f)collaborazione con l’UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d’ltalia – Comitato Regionale Campano ) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e con la Provincia di Caserta.

g) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

Art. 4 Finanziamento e patrimonio

4.1 II patrimonio della Pro Loco e formato da:

a) le quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da

    versare entro il 31/12 di ogni anno;

b) contributi dei soci;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;

e) entrate derivanti da prestazioni di sen1izi convenzionati;

f) contributi dell’Unione Europea;

g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e                sussidiaria;

 h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;

i)  entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni   anche a premi; entrate compatibili con le finalità  sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell’anno successivo.

4.3 E’, comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.

Art. 5 Soci

5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Socio ordinario e chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore e chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio benemerito e il socio nominato tale dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita delta Pro Loco.

Socio onorario e chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località e insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.

5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.3 La qualità di socio e conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6 Diritti e Doveri

6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall’ Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purchè maggiorenni , hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari delta Pro Loco;

d) a ricevere la tessera delta Pro Loco;

e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

 f) a frequentare i locali della Pro Loco;

 g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;

per i punti a), b), c) e necessario che i soci siano iscritti da almeno 6 mesi.

6.3 I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alta vita sociale e amministrativa dell’associazione, a curarne l’immagine e a garantirne l’assetto economico.

Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio e conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella località, con deroga del Consiglio Direttivo anche da non residenti e domiciliati, e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.

7.2 L’ammissione a socio delta Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.

7.3 La quota associativa è  intrasmissibile e non rivalutabile

7.4 L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo l’art 7.1

Art. 8 Organi

8.1 Sono organi dell’ Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il vice Presidente;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 Assemblea dei Soci

9.1 L’Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

9.3 1) All’Assemblea prendono parte ed esprimono il voto tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso;

9.4 Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

9.5 L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6  L’ Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di OTTOBRE per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, ed entro il mese di MARZO per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.

9.7  L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, e valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

9.8  L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti ).

9.9 L’ Assemblea e convocata e presieduta dal Presidente dell’ Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

9.10 Spetta all’Assemblea deliberare sul programma generate di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’ Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all’Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

9.11 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno.

9.12 L’Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

9.13 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L’avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

9.14 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria.

9.15 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.16 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.17 L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

 9.18 L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole  della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti)

9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

Art. 10 Consiglio Direttivo

10.01 II Consiglio Direttivo e formato da un numero dispari, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa o in altro modo accettato alla unanimità dall’Assemblea; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.02 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo  quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.03 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della meta dei consiglieri stabiliti.

10.04 Dopo la surroga consentita I’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

10.05 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale ii voto del Presidente.

10.06 II rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all’Assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l’associazione ha sede sociale e all’UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali;

10.07 II Consiglio si raduna di norma almeno ogni novanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ii Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.08 II Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 15 gennaio decade automaticamente dalla carica.

10.09 II Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.10 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

10.11 Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e sull’approvazione del bilancio preventivo, sulla formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea, deliberare sull’entità della quota sociale annua, deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci.

10.12 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

Art.11 Presidente e vice Presidente

11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti  dall’Assemblea dei Soci a votazione segreta o in altro  modo accettato alla unanimità  dall’Assemblea.

11.2 II Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco

11.3 II Presidente convoca e presiede il Consiglio e I’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario.

11.4 II  Presidente ha in unione agli  altri  membri del Consiglio       la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.

11.5 Il Presidente  è a  tutti  gli effetti  il legale  rappresentante della  Pro Loco.

11.6 In   caso   di   dimissioni  o  di   impedimento   permanente  il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 Segretario e Tesoriere

12.1 II Segretario ed il tesoriere sono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

12.2 II Segretario assiste il Consiglio e I’Assemblea, redige  i  verbali  e  cura  il normale funzionamento  degli uffici.

12.3 II  Segretario è responsabile,  insieme  la  Presidente,  della  perfetta  tenuta  degli  atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 II Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci;

b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;

c) esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi.

12.5 II tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) amministra  un fondo spese istituito allo scopo dal  Consiglio Direttivo;

b) redige la stesura dei bilanci;

c) provvede ai  pagamenti ed  alle riscossioni dovute;

d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 II Collegio dei Revisori  e composto  da  tre  membri  effettivi  e da  due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci o in altro modo accettato alla unanimità dall’Assemblea.

13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 Essi  hanno il  compito di  esaminare  periodicamente  la contabilità  sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonchè di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4 II Presidente dei Revisori, o altro membri da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art . 14  Collegio  dei Probiviri

14.1 II Collegio  dei Probiviri  e composto  da  tre  membri effettivi e da  due  membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’assemblea dei soci o in altro modo accettato alla unanimità dall’Assemblea.

14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.

14.4  II Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non sia in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.

Art. 15 Presidente  onorario

15.1 II Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attivita svolte a favore della Pro Loco.

15.2 Al Presidente  onorario  possono  essere  affidati  dal  Consiglio  Direttivo  incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 16  Controllo e vigilanza

16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmette gli atti all’Assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l’associazione ha sede sociale e all’UNPLI  Campania  tramite i rispettivi Comitati  provinciali

16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessita, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di  prestazioni  di lavoro autonomo, anche ricorrendo a  propri soci.

16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.

16.5 II Consiglio Direttivo delibera  e decide in  merito a quanto previsto dal  presente articolo  e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci  o da  persone  che hanno operato  per la Pro  Loco nell’ambito delle attività  istituzionali.

16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell’UNPLI cosi come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell’UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della struttura turistica locale per quanto attiene il rispetto della normativa regionale.

16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta  giorni  dalla  propria  costituzione,  il  proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso la Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l’associazione ha sede sociale oltre che all’UNPLI Campania per conoscenza e  per ottenere  gli  eventuali benefici previsti.

Art. 17 Scioglimento della Pro Loco

17.1 La  Pro Loco può essere sciolta  con apposita  delibera  dei soci in assemblea straordinaria.

17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato alla Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l’associazione ha sede sociale; all’UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti;

17.3 In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.

Art. 18 Riferimenti legislativi

18.1   Per   tutto  ciò  che  non  e espressamente  contemplato  nel  presente  Statuto  e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonchè alle norme e regolamenti dell’UNPLI nazionale e regionale.

Art. 19    Norma transitoria

19.1 II   presente  Statuto è stato approvato dall’Assemblea  straordinaria  tenutasi  a Casapulla ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.